
Da Alessandro Pelliccioli | 2 lug 2026
Le novità introdotte dalle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026, rendono ancora più importante capire davvero come funziona la previdenza complementare.
In questi giorni si moltiplicano articoli e commenti sulle conseguenze delle modifiche introdotte, in particolare riguardo il meccanismo del silenzio assenso per i neoassunti del settore privato per cui, senza una scelta esplicita, il TFR confluirà automaticamente nel fondo pensione secondo le modalità previste dalla normativa.
Ciò che rilevo confrontandomi quotidianamente con le persone, però, è che non esiste ancora una conoscenza chiara e diffusa delle caratteristiche e dei meccanismi che regolano i fondi pensione.
Da consulente indipendente, senza alcun interesse legato a specifici prodotti, ho pensato di proporre qui una sintesi semplice e lineare degli elementi principali per orientarsi nella previdenza complementare, così che ognuno possa decidere con maggiore consapevolezza dove destinare il proprio TFR.
Tipologie
Fondi pensione negoziali (o chiusi)
Derivano da contratti collettivi di lavoro o da accordi aziendali. Sono accessibili solo a specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio i dipendenti privati della stessa categoria contrattuale o della stessa impresa.
Proprio per i dipendenti è previsto che il versamento di un contributo minimo volontario, oltre a quello del TFR, sia integrato da un contributo del datore di lavoro.
In genere hanno costi di gestione più bassi rispetto alle altre tipologie.Fondi pensione aperti
Vi può aderire chiunque su base individuale o collettiva. Sono proposti da banche, assicurazioni, SIM e SGR.
Si può versare anche solo il TFR. ma in ogni caso non esiste l’obbligo del contributo integrativo del datore di lavoro previsto nei fondi negoziali.
È possibile iscrivere familiari a carico.PIP (Piani Individuali Pensionistici)
Promossi da compagnie di assicurazione, sono realizzati mediante contratti di assicurazione sulla vita e possono essere di tipo “tradizionale”, cioè con prestazioni collegate a gestioni separate (Ramo I), oppure Unit-Linked (Ramo III), con prestazioni legate a fondi interni o altri fondi di investimento.
Anche qui si può versare anche solo il TFR; non è previsto il contributo datoriale.
In genere sono più costosi, soprattutto quelli Unit-Linked.
Importante: il capitale accumulato è trasferibile da una forma pensionistica complementare ad un’altra normalmente dopo 2 anni di permanenza. Dal 31 ottobre 2026, è prevista l’introduzione della nuova norma che consentirà di trasferire a fondi aperti e PIP anche il diritto al contributo del datore di lavoro.
Prestazioni della previdenza complementare
La prestazione si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, ma con almeno 5 anni di adesione.
La prestazione è erogata in forma di rendita o di capitale, con percentuali variabili secondo i limiti della normativa vigente e nuove possibilità di scelta introdotte con la nuova riforma del 1° luglio.
Possibilità di anticipi
Si possono richiedere anticipi, ma solo a determinate condizioni:
spese sanitarie straordinarie (anche per coniugi e figli)
- QUANDO: in qualsiasi momento
- IMPORTO: max 75%
- TASSAZIONE: dal 15% al 9%, in base all’anzianità di partecipazione
acquisto/ristrutturazione prima casa (anche per figli)
- QUANDO: dopo almeno 8 anni
- IMPORTO: max 75%
- TASSAZIONE: 23%
altre esigenze
- QUANDO: dopo almeno 8 anni
- IMPORTO: max 30%
- TASSAZIONE: 23%
Riscatto parziale o totale
Importo del 50% con tassazione dal 15% al 9% in caso di:
- inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi
- procedure di mobilità o cassa integrazione
Importo del 100% con tassazione dal 15% al 9% in caso di:
- invalidità permanente con inidoneità al lavoro
- inoccupazione superiore ai 48 mesi
- morte dell’iscritto prima della pensione
Importo del 100% con tassazione del 23% in caso di:
- perdita requisiti di partecipazione
Fiscalità
Questo è il punto che di solito genera più confusione, perché la tassazione è variabile e applicata in momenti diversi; ma è anche uno degli elementi chiave per poter valutare al meglio la previdenza complementare.
Deducibiltà
I contributi versati (volontari + datoriali) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.300€ all’anno.
Ciò significa che il beneficio fiscale aumenta al crescere dell’aliquota marginale.
Attenzione: nell’importo deducibile non rientra il TFR, ma solo gli eventuali contributi integrativi.Tassazione 20% sui rendimenti
I rendimenti realizzati ogni anno sono tassati al 20% invece che al 26% previsto per la maggior parte degli strumenti finanziari. La parte investita in titoli di Stato o equiparati continua a essere tassata al 12,5%.
Per evitare fraintendimenti: la tassazione è applicata solo sui rendimenti effettivamente realizzati dal fondo e non sui contributi versati. Inoltre, il valore della quota pubblicato dai fondi include già questa imposta sul capital gain, quindi il rendimento che l’aderente vede è sempre al netto della tassazione.Tassazione sulle prestazioni
Si applica al momento dell’erogazione della prestazione sulle somme non ancora tassate, quindi sul TFR conferito e sui contributi dedotti (eventuali contributi eccedenti i 5.300€ annui quindi non rientrano in questa base imponibile, in quanto già tassati come reddito).
Il capitale accumulato è tassato in modo diverso a seconda del periodo di maturazione.
La parte maturata prima del 1° gennaio 2007 segue il vecchio regime di tassazione separata.
Per la parte imponibile maturata dal 2007 in poi l’aliquota è del 15%, ma si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino a un minimo del 9%.
Il massimo beneficio fiscale si ottiene quindi dal 35° anno, quando la riduzione (0,3% x 20 anni oltre il 15°) porta l’aliquota al minimo previsto del 9%.
TFR in azienda
Il TFR lasciato in azienda si rivaluta ogni anno dell’1,5% + 75% dell’inflazione italiana.
È soggetto a tassazione separata, con aliquota calcolata sulla media dei redditi degli ultimi 5 anni.
Può essere percepito al termine del rapporto di lavoro, senza alcun vincolo legato al raggiungimento dell’età pensionistica. Questa caratteristica lo rende uno strumento utilizzabile in qualsiasi momento della carriera, indipendentemente dal percorso previdenziale.
Va comunque considerato che il TFR è un debito dell’azienda verso il lavoratore: in caso di crisi aziendale è tutelato dal Fondo di Garanzia INPS, ma i tempi di erogazione possono essere lunghi; diversamente, il TFR conferito nella previdenza complementare costituisce un patrimonio separato rispetto a quello del gestore.
Fondo pensione o TFR in azienda?
Premessa d’obbligo: le caratteristiche dei due modelli sono diverse e il vantaggio dipende dalla situazione personale, dalla carriera e dagli obiettivi del singolo lavoratore.
Sul fronte dei rendimenti, un confronto diretto richiederebbe un’analisi dedicata, perché i comparti disponibili nella previdenza complementare spaziano dai garantiti ai più dinamici.
In generale, il TFR in azienda offre nel tempo una protezione del valore del capitale, sia pure parziale, in quanto agganciato all’inflazione. Una protezione che i fondi pensione possono offrire solo se i rendimenti dei mercati finanziari risultano sufficienti a coprire l’inflazione del periodo.
D’altro canto, il vantaggio fiscale dei fondi pensione è evidente e la presenza di diversi comparti consente di scegliere il profilo di rischio più adatto e di modulare la strategia nel tempo, con la possibilità di ottenere performance potenzialmente superiori nel lungo periodo, anche se a fronte di un rischio maggiore.
In base alle proprie necessità, ognuno potrà valutare i pro e i contro dei due modelli e scegliere la soluzione più coerente con i propri obiettivi.